Una recente risposta ad interpello della DRE Veneto offre lo spunto per alcune precisazioni circa i soggetti tenuti all’applicazione del Bollo sulle fatture.
La DRE Lombardia conferma che non va applicato il Bollo sui contratti aventi ad oggetto rapporti di lavoro autonomo, e più precisamente incarichi professionali di consulenza tecnica, scientifica e fiscale aventi carattere di stabilità .
Come è noto, scadrà il 30 settembre prossimo il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dall’ente locale nel secondo trimestre 2021. Resta peraltro confermato che se l’imposta da versare per il primo e il secondo trimestre è complessivamente inferiore a € 250, il versamento potrà essere effettuato più oltre, entro il termine del 30 novembre relativo al versamento del terzo trimestre.
La risposta 570/21  conferma che la nuova procedura di controllo e regolarizzazione delle fatture elettroniche ricevute, ma non in regola con l’imposta di bollo, sostituisce quella – ben più gravosa ed onerosa – prevista dall’art. 19 del Dpr. 642/72 (il decreto sul Bollo) a carico dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti locali.
La risposta 573/21  ribadisce che i provvedimenti di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio di attività di commercio in mercati su aree pubbliche vanno assoggettati a Bollo.
I riaddebiti esclusi da Iva ex art. 15 Dpr. 633/72 di somme anticipate da professionisti restano esenti dall’imposta di bollo, anche se di importo superiore a € 77,47 quando riferiti al pagamento di tributi: marche da bollo, imposte, tasse, diritti camerali, diritti di segreteria, contributo unificato, e così via…