Il tema del recupero dell’Irap indebitamente versata sui contributi Inail viene alimentato, in questi giorni, da più elementi…
Il tema del recupero dell’Irap indebitamente versata sui contributi Inail viene alimentato, in questi giorni, da più elementi…
Scadrà il prossimo 31 gennaio il termine per l’invio della dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale da parte dei soggetti muniti della necessaria autorizzazione.
Anche se, grazie al meccanismo dello split payment, gli enti locali (già) sembravano al riparo dai preoccupanti risvolti della pronuncia 10439/21, non si può che accogliere con favore l’ordinanza n. 28583/21 con la quale la Cassazione torna sulla questione della detrazione dell’Iva, ribaltando (fortunatamente!) il proprio precedente orientamento
La continua evoluzione della legislazione Iva e delle interpretazioni di prassi rende opportuna un’analisi attenta e ragionata in ordine al sistema di contabilità (contabilità unica o separata) attualmente in essere, al fine di verificare la convenienza e/o l’opportunità di modificare, a partire dal nuovo anno, l’assetto contabile vigente
L’opzione per le liquidazioni trimestrali è legata al volume d’affari realizzato nell’anno precedente. L’inizio dell’anno è quindi il momento migliore per verificare se permangono (o si sono modificati) i presupposti per la conferma (o l’eventuale variazione) della periodicità delle liquidazioni.
Il primo intervento riguarda la rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni Irpef, questi ultimi riducendoli da cinque a quattro. Il primo scaglione rimane invariato, il secondo vede una riduzione dell’aliquota dal 27% al 25%, il terzo viene ridotta l’aliquota dal 38% al 35% per i redditi fino a 50.000 euro (non più fino a 55.000 euro), mentre gli ultimi due scaglioni vengono raggruppati confermando l’aliquota del 43%.
Pubblicato in G.U. il Decreto Legislativo n. 230 del 29/12/2021 sull’assegno unico universale che troverà applicazione dal marzo 2022. Come funziona e cosa cambia per il sostituto d’imposta. Si ripropone l’articolo pubblicato in precedenza con le modifiche contenute nella versione definitiva.
La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato in modo significativo le indennità di carica degli amministratori locali. Si analizzano le principali novità con i primi chiarimenti della RGS.
Il comma 121 prevede che “in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
La recente emanazione del decreto 273932/21 ( pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 novembre scorso), sulla certificazione dei Fondi COVID-19 consente oggi di avere delle istruzioni operative più chiare rispetto ad un anno fa. Come ben ricorderanno i lettori del BOLLETTINO, dopo la pubblicazione dell’analogo decreto del 2 novembre 2020 si resero necessarie numerose FAQ di chiarimento pubblicate sul sito RGS-MEF, e un decreto definitivo pubblicato ad aprile 2021, per dirimere i numerosi dubbi degli operatori degli enti locali.
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